Il tfr (trattamento di fine rapporto) già accumulato può diventare una pensione di scorta e se trasferito ad un fondo previdenziale si alleggerisce anche la tassazione.
Di cosa stiamo parlando?
Partiamo dal principio, secondo gli ultimi dati Covip dall’avvio della riforma del 2007 quasi 250 miliardi di Tfr (oltre il 5o% del totale) sono rimasti in azienda.
Se questo tesoretto fosse destinato a una forma di previdenza complementare si pagherebbero meno tasse al momento dell’incasso della liquidazione.
Di quanto stiamo parlando?
Per la tassazione del Tfr maturato lasciato in azienda (soprattutto per i redditi medio alti) parliamo di aliquote che possono andare dal 23% a oltre il 33% per redditi superiori agli 80mila euro (35% oltre i 100mila), contro la tassazione delle prestazioni riferite a montanti accantonati dal 2007 di un fondo pensione che vanno dal 15% al 9%: l’aliquota si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo.
Attenzione però, non tutti possono!
Il conferimento del Tfr pregresso al fondo pensione (a cui naturalmente ci si deve essere iscritti) è però un’operazione che si può fare solo se si lavora in un’azienda con meno di 5o dipendenti. Oltre tale soglia, infatti, il Tfr è in deposito presso il Fondo di Tesoreria Inps, che non consente però trasferimenti (in questo caso parliamo di circa 112 miliardi dall’avvio della riforma).
E quindi, come trasferire il Tfr detenuto dalle aziende?
Per trasferire il Tfr detenuto dalle aziende con meno di 50 dipendenti bisogna sondare la disponibilità del datore di lavoro: è noto che il Tfr funziona come forma di autofinanziamento per molte imprese. Nel caso l’azienda sia disponibile, si compila un modulo specifico di conferimento del TFR pregresso d’intesa con il datore di lavoro, che procederà al bonifico delle quote pregresse direttamente alla compagnia di assicurazione che gestisce il PIP.
Post scriptum…
Questo discorso vale per il Tfr maturato dopo il 2007 e non trasferito subito al fondo pensione, mentre il pregresso è libero per tutti anche se in questo caso la convenienza rispetto al fondo pensione si annulla in quanto le cifre che venissero devolute alla previdenza complementare sarebbero poi tassate (pro-rata), al momento della prestazione previdenziale con logiche simili a quelle del Tfr.
La liquidabilità degli importi
Quando si fa il confronto tra Tfr e fondo pensione bisogna poi considerare anche la liquidabilità: il trattamento di fine rapporto (seppure tassato più sfavorevolmente) viene incassato in unica soluzione “cash” al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È anche disponibile per eventuali anticipi in determinate circostanze e a precise condizioni.
Anche per la previdenza complementare è prevista la possibilità di chiedere anticipi (con tassazione che sale però al 23%, salvo per spese sanitarie per cui resta l’aliquota agevolata), se però si superano i 100mila euro circa di montante l’aderente può incassare solo il 50% di quanto cumulato, il resto lo deve trasformare in una delle tipologie di rendita e altre prestazioni tra quelle ampliate dal 1° luglio 2026 proprio per rendere più appetibile l’incasso frazionato.
E poi c’è la RITA…
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione della previdenza complementare che permette di ricevere in anticipo il capitale accumulato in un fondo pensione sotto forma di rate periodiche, funzionando come un reddito “ponte” verso la pensione pubblica
In sostanza tramite la Rita si può parcellizzare il montante maturato in rate anticipate usufruendo della tassazione agevolata (dal 15% al 9%) che si applica solo in questo caso anche sul montante accantonato nel fondo prima del 2007. In questo senso chi ottiene dal datore di lavoro il trasferimento del Tfr pregresso al fondo pensione e poi fruisce della Rita, in riferimento alle quote di Tfr maturate prima del 2007 ottiene il risparmio fiscale più alto in quanto tali somme (se richieste sotto forma di rendita o capitale) avrebbero fruito della tassazione separata per il capitale (quindi come il Tfr) e ordinaria per la rendita (dal 23% al 43%)». Concludendo, per poter richiedere la RITA è necessario possedere specifici requisiti legati alla previdenza complementare e obbligatoria:
- Essere iscritti a una forma di previdenza complementare da almeno 5 anni.
- Aver maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori.
- Trovarsi a non più di 5 anni (o 10 anni in caso di inoccupazione) dal pensionamento di vecchiaia, avendo cessato l’attività lavorativa.
FONTE : IL SOLE 24 ORE
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